Reati tributari

Art. 10-ter — Omesso versamento di IVA

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 80/2014

    Ha colpito questo articolo
    8 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000 ma non ad euro 77.468,53. Il giudice a quo ha totalmente omesso di descrivere la fattispecie concreta sulla quale è chiamato a pronunciarsi, affermando la rilevanza della questione in termini meramente assertivi. - Nel senso della manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 192/2013, 150/2013 e 99/2013.

    Art. 3 cost. · Art. 10-ter Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

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  • Ordinanza n. 209/2016

    Altra decisione
    8 settembre 2016

    Sono restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui punisce l'omesso versamento dell' IVA, già assoggettato a sanzione amministrativa dall'art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per dedotto contrasto con il principio del ne bis in idem per la concorrenza di reato penale ed illecito amministrativo in relazione alla medesima condotta. La norma censurata, infatti, è stata modificata dall'art. 8 del successivo d.lgs. n. 158 del 2015 che, nell'apportare un ampio complesso di modifiche al sistema sanzionatorio tributario, tanto penale che amministrativo, ha innalzato la soglia di punibilità dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta e, quindi, ad un importo più elevato di quello indicato nel capo di imputazione. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens , si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. Sulla restituzione degli atti per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo, v. la citata ordinanza n. 112/2016.

    Art. 117 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 10-ter Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

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  • Ordinanza n. 88/2015

    Questione inammissibile
    15 maggio 2015

    È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs 10 marzo 2000, n.74, impugnato, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, prevede per il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, prima delle modifiche operate dal d.l. n. 138 del 2011. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta, nei sensi auspicati dal ricorrente, la sentenza n. 80 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata - così rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc - nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'Imposta sul valore aggiunto, dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 103.291,38. - Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua della norma censurata, v. la citata sentenza n. 80/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito della rimozione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc , della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, v. ex plurimis , le citate ordinanze nn. 28/2015, 272/2014, 206/2014 e 321/2013.

    Art. 3 cost. · Art. 10-ter Reati tributari · Art. 9 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2019 al 29 giugno 2024. 12 parole tolte, 76 parole aggiunte.

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il tolto: termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo aggiunto: 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla tolto: dichiarazione annuale aggiunto: medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'impostaaggiunto: , se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art10ter · fonte del testo

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