Art. 144 rilancio — Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.

Testo vigente dal 19 maggio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art144 · fonte del testo

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