((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)). All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura civile, le parole, da "nella cui circoscrizione" fino a "estinzione del rapporto", sono sostituite dalle seguenti: "individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413". All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione". All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole "i successivi" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di". All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308". La rubrica dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi". All'articolo 412-ter, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "nel primo comma dell'articolo 410-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per l'espletamento". All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il primo comma e' sostituito: "Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo". All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il terzo comma e' soppresso. All'articolo 412-quater, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole da "il lodo" fino a "redatto" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero se il ricorso e' stato respinto dal Tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato". All'articolo 417-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole da "avvalendosi di" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi direttamente di propri dipendenti". All'articolo 669-octies, comma quarto, del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni".

Testo vigente dal 24 maggio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 398/1999

    Questione inammissibile
    22 ottobre 1999

    Nell'esame delibativo previsto dall'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Pretore di Brescia, con ordinanza emessa al di fuori del processo, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle disposizioni, in materia di controversie di lavoro, dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) e dell'art. 412-bis, comma terzo, cod. proc. pen. (come modificato dal comma 9 dello stesso art. 19 del d.lgs. n. 387 del 1998) nelle parti in cui condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa proponibilità (e non già, come prima di dette modifiche e come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, la mera procedibilità) delle domande giudiziali al decorso del termine, rispettivamente di sessanta giorni (per il rapporto di lavoro privato) e di novanta giorni (per quello pubblico) dalla promozione, presso le competenti sedi, del prescritto tentativo di conciliazione, deve essere dichiarato, per l'accertata inesistenza della materia di un conflitto (art. 37, quarto comma, citato) la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, inammissibile. Le contestate norme - che, secondo il Pretore, in quanto lesive, per la limitazione temporale da esse posta all'esercizio del diritto del lavoratore, degli artt. 24 e 3, nonché - in relazione ai su richiamati principi della legge di delega - degli artt. 76 e 77 Cost., non avrebbero potuto essere incluse dal Governo nei decreti legislativi dallo stesso emanati - sono infatti palesemente inidonee, per il loro contenuto, a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice, giacché recano una disciplina che riguarda unicamente le modalità dell'esercizio dell'azione e, dunque, interessano solo il diritto di difesa delle parti, la cui prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente menomativa di tali attribuzioni. Mentre è chiaro che il ricorrente, nel chiedere alla Corte, nella stessa ordinanza-ricorso con cui ha avviato il conflitto, di sollevare a sua volta, in via pregiudiziale, in riferimento ai su richiamati parametri, nei confronti delle suddette norme, una questione di legittimità costituzionale - concernente peraltro l'oggetto stesso del conflitto - tende solo ad ottenere surrettiziamente una declaratoria di illegittimità costituzionale di detta normativa, laddove, a tal fine, ben avrebbe potuto utilizzare - non potendosene di certo escludere l'attivabilità in concreto - il normale strumento del giudizio incidentale nel corso dei processi (a suo dire già) instaurati davanti a lui.

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 19 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 · Art. 412-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1998 al 24 maggio 2001. 283 parole tolte, 60 parole aggiunte.

tolto: All'articolo 68-bis, comma 1, del dcreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "sospende il giudizio". All'articolo 68-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "della motivazione". All'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "dalla presentazione della richiesta di espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla promozione". All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale e' stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione". All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel terzo periodo, le parole: "i successivi" sono sostituite dalle seguenti "il termine perentorio di"; All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile". All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "si svolge" sono inserite le seguenti: ", con le procedure di cui ai commi seguenti," e, alla fine del primo periodo e' inserito il seguente: "Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla pubblica amministrazione"aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura civile, le parole, da "nella …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-29;387~art19 · fonte del testo

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