Art. 13 — Modifiche al codice di procedura civile

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: ((euro 1.100));
  • b)all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».

Testo vigente dal 21 febbraio 2012

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/2014

    Questione infondata
    4 giugno 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. [introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 212 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2012], impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, cod. proc. civ. - cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente - non possa superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda. Infatti, con la disciplina censurata il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità in tema di norme processuali in termini assolutamente ragionevoli poiché le cause coinvolte sono esclusivamente quelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace; le eventuali difficoltà nel reperimento di un difensore che adegui l'importo del proprio onorario a quello del valore della lite si risolve in un mero inconveniente di fatto; il principio del bilanciamento dei valori di pari rilievo costituzionale rende il diritto di difesa cedevole a fronte del valore del giusto processo. Inoltre, le snelle e semplici cause di competenza del giudice di pace, decidibili secondo equità, non possono essere comparate con le cause di lavoro, attinenti a diritti maggiormente rilevanti sul piano sociale e appartenenti, peraltro, alla competenza del Tribunale ordinario. - Sull'assistenza del difensore quale normale presidio per l'esercizio effettivo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., v., per tutte, le citate sentenze nn. 106/2010 e 63/1972. - In tema di ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 270/2012, 446/2007, 158/2003 e 59/1999. In particolare, circa la scelta di non obbligatorietà dell'assistenza di difensore abilitato in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia, v. la citata sentenza n. 158/2003; circa l'opzione per una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (stante la non indefettibile coessenzialità alla tutela giurisdizionale della ripetizione di dette spese), v. le citate sentenze nn. 270/2012, 117/1999 e 196/1982. - Relativamente al mero inconveniente di fatto, non involgente un problema di costituzionalità, in quanto non direttamente riferibile alla previsione della norma censurata, ma ricollegabile, invece, alla sua concreta applicazione, v. le citate sentenze nn. 270/2012 e 295/1995.

    Art. 91 c.p.c. · Art. 13 ((Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile)) · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 261/2013

    Questione infondata
    7 novembre 2013

    È manifestamente inammissibile, perché priva di adeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. - aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b ), del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 - e 9, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012), recante la disciplina della liquidazione delle spese processuali da parte del giudice, nonché del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. , in quanto - posto che "nelle cause di valore non eccedente € 516,46, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda" - il combinato disposto di dette norme mortificherebbe il lavoro dell'avvocato, imponendo una liquidazione per spese e compensi irrisoria, se non addirittura pari a zero. Il giudice a quo si è limitato a far riferimento ad una ipotesi astratta, evocata - espressamente - «a mo' di esempio», ma, con riferimento al caso concreto, non ha spiegato quale sarebbe l'importo massimo liquidabile sulla base della denunciata normativa, quale l'importo ritenuto, invece, adeguato e quali siano le ragioni per le quali sarebbe più equo un tale diverso importo.

    Art. 9 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2011 al 21 febbraio 2012. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: tolto: « euro mille» aggiunto: euro 1.100;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-22;212~art13 · fonte del testo

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