Art. 412-ter c.p.c. — Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

((La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative)).

Testo vigente dal 24 novembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1998 al 24 novembre 2010. 202 parole tolte, 31 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono:

tolto: a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi;

tolto: b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;

tolto: c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;

tolto: d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;

tolto: e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

tolto: I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

tolto: Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civileaggiunto: La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412ter · fonte del testo

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