Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1998 al 24 novembre 2010. 202 parole tolte, 31 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono:
tolto: a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi;
tolto: b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
tolto: c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
tolto: d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
tolto: e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
tolto: I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
tolto: Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
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tolto: Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civileaggiunto: La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.