Articolo abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Abrogato dal 24 maggio 2001
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo modificato dall'art. 18 del decreto legisl…
Art. 68 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 18 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 · Art. 63 TU pubblico impiego
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti l'atto di conferimento (e di revoca) degli incarichi dirigenziali, avente, nella prospettazione del giudice rimettente, natura di atto amministrativo incidente su posizioni di interesse legittimo. Sulla base, infatti, di quanto già affermato con la sentenza n. 275 del 2001 a proposito di questione sostanzialmente identica, resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario – suscettibile di modificazioni in relazione ad una valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali – il conferimento ad un giudice, sia ordinario sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste (così, anche, oltre la ricordata sentenza n. 275 del 2001, le ordinanze n. 140 e 165 del 2001): qualsiasi problema, pertanto, relativo alla natura dell'atto di conferimento o di revoca degli incarichi dirigenziali non incide sulla attribuzione della giurisdizione effettuata dal legislatore. – Sulla mancanza di "valore costituzionale, che il legislatore ordinario sarebbe tenuto ad osservare in ogni caso", della regola di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in tema di disapplicazione di un atto amministrativo da parte del giudice ordinario, rinvio alla sentenza n. 275/2001. – Sull'esclusione dell'ipotesi che "possa sorgere una pregiudizialità amministrativa" a proposito di un atto presupposto nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei pubblici dipendenti e sulla conoscibilità di questo in via incidentale da parte del giudice ordinario, ancora la sentenza n. 275/2001.
Art. 18 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 68 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
Posto che il c.d. principio della disapplicazione ed il relativo limite ai poteri del giudice ordinario di fronte ad un atto amministrativo illegittimo non costituiscono una regola di valore costituzionale e che resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario il conferimento ad un giudice, sia ordinario, sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, la disposizione denunciata, che espressamente ricomprende tra le controversie relative ai rapporti di lavoro devolute al giudice ordinario quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, risulta completamente in linea con i principi ed i criteri direttivi che il legislatore delegante aveva voluto fissare. Non è fondata pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alle tipologie di interventi giurisdizionali, v. le richiamate ordinanze n. 140/2001 e n. 165/2001. M.F.
Art. 18 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1998 al 24 maggio 2001. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "l'assunzione al lavoro e", sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-29;387~art18 · fonte del testo
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