Art. 3 — Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile
Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle seguenti: "((l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,))".
Testo vigente dal 12 maggio 2002
