Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice puo' rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, puo' avvalersi anche dell'attivita' ((dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio)). In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attivita' di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. In caso di conciliazione e' redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato puo' presentare domanda di oblazione. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se puo' procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva, nonche' della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 280/2007

    Questione inammissibile
    13 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 111, commi primo e quinto, e 112 Cost., nella parte in cui limita la facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione alla fase precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, dal momento che il rimettente non solo afferma di aver già fatto applicazione della norma della cui legittimità dubita, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma in oggetto, ma altresì omette ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di pregiudizialità v., citate, ordinanze n. 388/2006, n. 370/2005, n. 405/2004. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 127/2007 e n. 183/2005.

    Art. 29 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 225/2006

    Questione infondata
    13 giugno 2006

    È manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, a pena di nullità, il giudice di pace, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, debba dare avviso all'imputato della possibilità di conseguire una dichiarazione di estinzione del reato, documentando di aver già tenuto una condotta riparatoria, ovvero di ottenere un rinvio dell'udienza, previa dimostrazione di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione. Nel caso di specie, infatti, in fase di apertura del dibattimento, l'imputato era già edotto dei benefici connessi all'adozione di condotte riparatorie, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia della Corte, nel senso indicato dal rimettente, non avrebbe alcuna incidenza nel caso sottoposto a giudizio.

    Art. 20 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 312/2005

    Questione infondata
    22 luglio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell’ artt. 2, nella parte in cui esclude, nel procedimento davanti al giudice di pace, l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti o, in genere, i riti deflativi, e degli artt. 20 e 29 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono “che la citazione a giudizio, disposta dalla polizia giudiziaria contenga […] l’avviso che l’imputato può presentare la richiesta di cui all’art. 444 cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento […] e che l’imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il pubblico ministero, possano, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, presentare domanda di applicazione della pena su richiesta”. La Corte, in analoga questione, ha, infatti, affermato che le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace consentono di ritenere che l’esclusione dell’applicabilità dei riti alternativi sia frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento. Le ragioni che giustificano l’omessa previsione del patteggiamento escludono, a loro volta, che sia ravvisabile una violazione del diritto di difesa. Quanto alle censure mosse in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la struttura complessiva del procedimento davanti al giudice di pace, accompagnata da specifiche forme di definizione alternativa, consente di escludere che la omessa previsione del patteggiamento integri una violazione della legge-delega. - Prec. Specifico ordinanza n. 228/2005.

    Art. 2 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 30 dicembre 2022. 9 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, puo' avvalersi anche dell'attivita' tolto: di mediazione di centri e strutture pubbliche o private aggiunto: dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art29 · fonte del testo

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