Art. 58 — Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio

Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la pena detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilita'. Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell'articolo 52. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 58, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 433/2008

    Questione infondata
    23 dicembre 2008

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidiv…

    Art. 157 c.p. · Art. 6 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione · Art. 3 cost. · Art. 594 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 183/2005

    Questione inammissibile
    4 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza e insufficiente descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui consentono di ritenere ammissibile l'estinzione, mediante oblazione ('ex' art. 162-bis cod. pen.), dei reati contravvenzionali sanzionati, congiuntamente, con la pena edittale dell'arresto e dell'ammenda devoluti alla competenza del giudice di pace.

    Art. 29 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 52 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 58 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art58 · fonte del testo

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