Art. 2 — Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace

Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:

  • a)all'incidente probatorio;
  • b)all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
  • c)alle misure cautelari personali;
  • d)alla proroga del termine per le indagini;
  • e)all'udienza preliminare;
  • f)al giudizio abbreviato;
  • g)all'applicazione della pena su richiesta;
  • h)al giudizio direttissimo;
  • i)al giudizio immediato;
  • l)al decreto penale di condanna. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte di cassazione

6 massime che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 50/2016

    Questione infondata
    9 marzo 2016

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace. Il procedimento davanti al giudice di pace presenta, infatti, caratteri assolutamente peculiari che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. In considerazione di tali caratteristiche, la scelta legislativa di escludere l'applicabilità dei riti alternativi e, in particolare, del patteggiamento non è affetta da irragionevolezza. Per la manifesta infondatezza di questioni relative all'inapplicabilità dei riti alternativi - e, in particolare, del "patteggiamento" - nel procedimento davanti al giudice di pace, stabilita dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, v. le citate ordinanze nn. 28/2007, 312/2005 e 228/2005. Sull'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000 che rende inapplicabile l'istituto della sospensione condizionale alle pene inflitte dal giudice di pace, v. la citata sentenza n. 47/2014.

    Art. 2 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 28/2007

    Questione infondata
    6 febbraio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui preclude all'imputato il ricorso ai riti alternativi nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Infatti, il procedimento davanti al giudice di pace presenta caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario, con la conseguenza che l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore e non determina una ingiustificata disparità di trattamento né una violazione del diritto di difesa. - V., citati, i precedenti specifici di cui alle ordinanze n. 312 e n. 228/2005. - Sulle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 415 e n. 85/2005, n. 349 e n. 201/2004.

    Art. 2 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 14/2006

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420- ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, in punto di non manifesta infondatezza, difetta di motivazione, poiché omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, non è chiara nell'esposizione ed è lacunosa nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo .

    Art. 420-ter c.p.p. · Art. 2 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art2 · fonte del testo

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