Art. 35 — Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. 19 Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attivita' risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Il giudice di pace puo' disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice puo' imporre specifiche prescrizioni. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. Qualora accerti che le attivita' risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 21 marzo 2024, n. 45 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziche' «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo".

Testo vigente dal 28 marzo 2024

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 35, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 45/2024

    Ha colpito questo articolo
    21 marzo 2024

    Il processo penale innanzi al giudice di pace presenta connotazioni peculiari che si collegano – per la natura dei reati devoluti alla sua cognizione, di ridotta gravità ed espressivi, per lo più, di conflitti a carattere interpersonale di carattere privato – alla funzione conciliativa assegnata a tale giudice, anche tramite strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima del reato. (Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 47/2014 - mass. 37772, 37773; S. 64/2009 - mass. 33226; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 228/2005 - mass. 29445).L’istituto dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie previsto nel processo innanzi al giudice di pace è ispirato, nel suo complesso, all’obiettivo della composizione non conflittuale della controversia spesso sottostante a reati di minore gravità e a finalità di alleggerimento del carico giudiziario.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Lo sbarramento temporale, previsto dalla disposizione censurata dal Giudice di pace di Forlì per porre in essere e perfezionare le condotte riparatorie, è del tutto incoerente rispetto all’esigenza di favorire nel procedimento davanti al giudice di pace la conciliazione tra le parti tramite l’attività di mediazione assegnata a tale giudice, il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l’udienza di comparizione: un termine perentorio che scade prima che l’imputato compaia innanzi al giudice ne pregiudica infatti irragionevolmente la funzione conciliativa, non consentendogli di avviare le parti ad un accordo, con ricadute negative anche sul carico giudiziario. Risulta poi contraddittorio che a fronte del ruolo più esteso attribuito al giudice di pace nella verifica dei presupposti per l’estinzione del reato – dovendo egli non solo apprezzare l’adeguatezza e la completezza della riparazione, ma anche verificare il soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione – sia previsto un termine più stretto rispetto a quello dell’apertura del dibattimento stabilito per il giudice ordinario dall’art. 162-ter cod. pen. in relazione all’omologo istituto. Infine, la previsione di un termine, che è già scaduto all’udienza di comparizione, è eccentrica e asistematica, posto che in numerosi altri istituti del processo penale il termine è costituito dall’apertura del dibattimento). (Precedente: O. 11/2004 - mass. 28185).

    Art. 35 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 29 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

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  • Ordinanza n. 210/2017

    Questione inammissibile
    7 agosto 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, censurato dal Giudice di pace di Sulmona - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui nel procedimento davanti al giudice di pace non prevede che, in caso di modifica del capo d'imputazione successiva all'udienza di comparizione, l'imputato debba essere rimesso nei termini per la definizione del giudizio a seguito di condotte riparatorie. L'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la fattispecie concreta, riportando solo i capi di imputazione, e richiama genericamente l'eccezione di incostituzionalità formulata dal difensore dell'imputato in udienza, senza indicare le ragioni di violazione dei parametri evocati, con la conseguenza che le questioni risultano formulate in termini generici e apodittici. L'omessa o insufficiente descrizione del fatto preclude il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile. (Precedenti citati: ordinanze n. 187 del 2017, n. 237 del 2016, n. 196 del 2016, n. 55 del 2016, n. 147 del 2015 e n. 16 del 2014).

    Art. 35 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 206/2011

    Questione inammissibile
    13 luglio 2011

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice di procedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione al rito alternativo oltre l'udienza di comparizione». A prescindere dal rilievo che il giudice rimettente muove dall'idea che l'istituto introdotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia assimilabile ai procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale e sia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo» - laddove la definizione del procedimento disciplinata da tale norma non è un rito alternativo, attivabile con una richiesta dell'imputato, ma una fattispecie estintiva complessa, basata su una condotta riparatoria, antecedente, di regola, all'udienza di comparizione e giudicata idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione - , una prima ragione di inammissibilità della questione deriva dalla carente descrizione della fattispecie concreta da parte del rimettente. Questi, infatti, si limita a dare atto che la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, inizialmente avanzata dall'imputato, era stata rigettata in quanto la somma corrisposta alla persona offesa era stata ritenuta «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato», senza tuttavia precisare per quale ragione la somma era stata ritenuta inadeguata e, in particolare, se ciò era stato in qualche modo determinato dal contenuto dell'originaria imputazione, mentre il rimettente avrebbe dovuto chiarire se l'inidoneità della condotta riparatoria dell'imputato dipendeva da lacune o da inesattezze dell'imputazione originaria rispetto a quella modificata nel corso del dibattimento. Una seconda ragione di inammissibilità della questione deriva dal carattere indeterminato e oscuro della sua formulazione, in quanto il rimettente prospetta due censure (legate, nell'ordinanza di rimessione, ora con la disgiuntiva «ovvero», ora con la formula «e/o») senza interrogarsi sulle rationes dell'una e dell'altra, che appaiono diverse per presupposti: la prima, infatti, fa leva sul carattere "tardivo" della nuova contestazione, e prescinde dalla realizzazione, nel termine di legge, di una condotta riparatoria, mentre la seconda è incentrata sulla tempestività della condotta riparatoria, pur ritenuta inidonea a integrare la fattispecie estintiva del reato, e prescinde dal carattere "fisiologico" o meno della modifica dell'imputazione.

    Art. 516 c.p.p. · Art. 35 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 28 marzo 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 21 marzo 2024, n. 45 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziche' «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art35 · fonte del testo

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