(( Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace. )) La citazione contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
  • b)l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
  • c)l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilita', le circostanze su cui deve vertere l'esame;
  • d)l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
  • e)l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito da difensore di ufficio;
  • f)l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. (( La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. )) La citazione a giudizio e' depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).

Testo vigente dal 2 agosto 2005

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 20, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

25 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 245/2014

    Questione infondata
    28 ottobre 2014

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (come modificato dall'art. 17 del d.l. 27 n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il decreto di citazione possa essere emesso in difetto di istruttoria e comunque di avviso della conclusione delle indagini preliminari all'indagato, ai sensi dell'art. 415- bis cod. proc. pen. Infatti, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano, il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia autonomo, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, in quanto ispirato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità. L'omessa previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari si rivela coerente con il ruolo marginale che nel procedimento in questione è assegnato alla fase delle indagini e che rispecchia tanto le esigenze di massima semplificazione tipiche di tale procedimento, quanto la vocazione conciliativa della giurisdizione onoraria, la quale trova la sua sede naturale di esplicazione nell'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice. Le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio, della facoltà di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo relativo alle indagini preliminari, depositato presso la segreteria del pubblico ministero, nonché dall'indicazione, contenuta nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione. - Su analoghe questioni v. le citate ordinanze nn. 415/2005, 85/2005, 349/2004 e 201/2004.

    Art. 20 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 17 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 223/2011

    Questione inammissibile
    21 luglio 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l'obbligatorietà della retribuzione al difensore nominato d'ufficio e delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 369- bis del codice di procedura penale. Infatti, per un verso, le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta - posto che non viene specificata la fase processuale in cui si trovano i giudizi a quibus e, in tre delle quattro ordinanze di rimessione, non risulta chiarito neanche se il difensore che ha sollevato l'eccezione di costituzionalità sia un difensore di ufficio oppure di fiducia, mentre nella quarta restante non si dice alcunché sulla presenza del difensore -; per altro verso, nelle ordinanze medesime difetta qualsivoglia motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

    Art. 20 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 15/2009

    Questione inammissibile
    23 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso decreto legislativo n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio, ed inoltre difetta di motivazione con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo ed alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati - Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ex multis , ordinanze n. 280 e n. 266/2008. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, v., citata, ordinanza n. 381/2008.

    Art. 20 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 2 agosto 2005. 32 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanziaggiunto: Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace. La citazione contiene:

… e loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. La citazione aggiunto: deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario. La citazione e' notificata, a cura tolto: della polizia giudiziaria aggiunto: dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima tolto: dell'udienza. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', da un ufficiale di polizia giudiziaria aggiunto: della data dell'udienza. La citazione a giudizio e' depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art20 · fonte del testo

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