Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono cosi' modificate:

  • a)quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
  • b)quando il reato e' punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da venti giorni a sei mesi;
  • c)quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei mesi. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita', salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato e' punito con la sola pena pecuniaria nonche' nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 3/2009

    Questione inammissibile
    16 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. Ed invero, il rimettente, affermando la rilevanza della questione senza risolvere il quesito preliminare relativo alla qualificazione del fatto reato in rapporto all'elemento psicologico - la dove la sussistenza del dolo eventuale condurrebbe a qualificare la condotta contestata come reato di lesioni personali dolose, come tale sottratto alla competenza del giudice di pace ed al relativo trattamento sanzionatorio - rende soltanto ipotetica la rilevanza della questione. Inoltre, chiedendo per il reato in esame (lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale) una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca un intervento addittivo e di sistema in malam partem non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. Né può indurre a diverso avviso il richiamo che il rimettente fa dei principi di cui alla sentenza n. 394/2006 - che ha ritenuto suscettibili di sindacato le norme penali di favore, ossia quelle che stabiliscono, per determinate ipotesi, un trattamento più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali - giacché non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di norme penali di favore. - Sulla mancata preliminare risoluzione del dubbio in ordine all'esatta qualificazione giuridica del reato, vedi citata, ex plurimis ordinanza n. 374 del 2004

    Art. 4 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 52 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 63 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 64 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 183/2005

    Questione inammissibile
    4 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza e insufficiente descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui consentono di ritenere ammissibile l'estinzione, mediante oblazione ('ex' art. 162-bis cod. pen.), dei reati contravvenzionali sanzionati, congiuntamente, con la pena edittale dell'arresto e dell'ammenda devoluti alla competenza del giudice di pace.

    Art. 29 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 52 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 58 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 187/2005

    Questione inammissibile
    4 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata per l’asserita violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, in quanto al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale sono applicabili le sanzioni previste dal predetto art. 52 per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, mentre ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che continuano ad essere attribuiti alla competenza del giudice ordinario, sono applicabili le sanzioni previste dal codice penale. Infatti, il rimettente, chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca nella sostanza un intervento additivo e di sistema 'in malam partem', non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. - Vedi, citate, sentenze n. 161/2004 e n. 49/2002, ordinanza n. 175/2001 e sentenza n. 30/2001, sentenza n. 508/2000.

    Art. 52 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 63 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 64 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 13 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art52 · fonte del testo

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