L'armatore delle navi o unita' di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unita', valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:

  • a)progetto dettagliato dell'unita' - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
  • b)specifica tecnica dell'unita', comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esamedelle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
  • c)relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonche' il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, e' inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalita':
  • a)per le navi o unita' nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;
  • b)per le navi o unita' esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • c)per le navi o unita' acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unita' e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;
  • d)per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno. sei mesi prima dell'entrata in esercizio. Il piano di sicurezza e' integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
  • a)designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1,2 e 5;
  • b)designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1,2 e 5;
  • c)designare il medico competente di cui all'articolo 23:
  • d)organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
  • e)informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attivita' lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonche' dei dispositivi di protezione individuali;
  • f)limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonche' la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;
  • g)fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
  • h)informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;
  • i)formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
  • l)richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
  • m)tenere a bordo della singola unita' navale ed aggiornare il "registro degli infortuni",di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
  • n)garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
  • o)permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale cosi' come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d);
  • p)fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attivita' lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
  • q)attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte; L'armatore non puo' delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art6 · fonte del testo