Art. 27 — Informazione e formazione dei lavoratori marittimi
L'armatore e il comandante provvedono affinche' ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:
- a)i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
- b)le misure e le attivita' di protezione adottate;
- c)i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
- d)i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
- e)le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
- f)il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di sa- lute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo. La formazione deve avvenire in occasione:
- a)dell'imbarco;
- b)del trasferimento e cambiamento di mansioni;
- c)dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni rel- ative alla formazione del personale marittimo.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
