L'armatore e il comandante provvedono affinche' ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:

  • a)i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
  • b)le misure e le attivita' di protezione adottate;
  • c)i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
  • d)i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
  • e)le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
  • f)il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di sa- lute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo. La formazione deve avvenire in occasione:
  • a)dell'imbarco;
  • b)del trasferimento e cambiamento di mansioni;
  • c)dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni rel- ative alla formazione del personale marittimo.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art27 · fonte del testo

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