Art. 19 — Visita iniziale
Le unita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 sono sottoposte a visita iniziale:
- a)entro la data di fine lavori della costruzione e comunque prima che avvenga l'immatricolazione, per le navi o unita' nuove;
- b)al primo porto nazionale di approdo, per le navi nuove acquistate dall'estero. Al fine di verificare la corretta compilazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1 nonche' di prevenire costruzioni non conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34, la visita iniziale puo' essere preceduta da visite informali e preliminari. La visita iniziale e' effettuata, in riferimento al tipo di unita', alla specie di navigazione ed al servizio svolto dall'unita' stessa, in modo da verificare che i materiali impiegati, le sistemazioni dei locali alloggio, dei locali di lavoro e di quelli di servizio, le condizioni climatiche ed ambientali interne ai suddetti locali, gli accessi e le vie di sfuggita, l'impiego dei macchinari e degli impianti, le apparecchiature nonche' le dotazioni sanitarie siano conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
