Art. 33 — Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo
A seguito della conclusione dell'istruttoria e dopo l'approvazione della documentazione di cui all'articolo 32, comma 1, e' rilasciato, da parte dei Ministero, un certificato attestante la conformita' alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34. Per le unita' indicate nell'articolo 6, comma 4, il certificato e' rilasciato dall'Autorita' marittima, a seguito di verifica nel corso di una visita occasionale da parte degli organi di vigilanza. Dopo il rilascio del certificato, l'Autorita' marittima, sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, qualora lo ritenga opportuno, autorizza cambiamenti di lieve entita' rispetto alle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a bordo indicate nel piano di sicurezza approvato, purche' sia garantito un livello equivalente di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
