Art. 35 — Sanzioni relative agli obblighi dell'armatore e del comandante
L'armatore e' punito:
- a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1, 2, 3, 5 lettera a); 23 comma 3, secondo periodo; 24, comma 1; 27, commi 2, 3 e 4;
- b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 14. Il comandante e' punito:
- a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 22, comma 2; 24, comma 2;
- b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e). L'armatore ed il comandante sono puniti:
- a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione degli articoli 6, comma 5 lettere f), g), i), n) e q); 16, comma 4; 22, comma 1;
- b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 6, comma 5, lettere b), c), d), e), h), l), o) e p); 12, comma 7; 27, comma 1;
- c)con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 6, comma 5, lettera m).
Testo vigente dal 9 agosto 1999
