Art. 22 — Mantenimento delle condizioni dopo le visite
Dopo l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 18, svolte con riferimento a quanto riportato nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo di cui all'articolo 6 comma 1, nessun cambiamento puo' essere apportato se non con le procedure di cui all'articolo 33, comma 3. Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
