Art. 5 — Misure generali di tutela
A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela:
- a)valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attivita' lavorativa a bordo;
- b)eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora cio' non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo;
- c)riduzione dei rischi alla fonte;
- d)programmazione delle attivita' di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnico-operativa dell'unita' navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio;
- e)sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
- f)rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica;
- g)priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di' protezione individuale;
- h)misure di protezione collettiva ed individuale;
- i)utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi;
- l)predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a);
- m)allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n)idonee misure igieniche;
- o)misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato;
- p)impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
- q)corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonche' delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alle indicazioni dei fabbricanti;
- r)informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;
- s)istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attivita' lavorativa da svolgere a bordo. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
