A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela:

  • a)valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attivita' lavorativa a bordo;
  • b)eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora cio' non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo;
  • c)riduzione dei rischi alla fonte;
  • d)programmazione delle attivita' di prevenzione in stretta relazione con la gestione tecnico-operativa dell'unita' navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio;
  • e)sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
  • f)rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica;
  • g)priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di' protezione individuale;
  • h)misure di protezione collettiva ed individuale;
  • i)utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi;
  • l)predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a);
  • m)allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
  • n)idonee misure igieniche;
  • o)misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato;
  • p)impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
  • q)corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonche' delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alle indicazioni dei fabbricanti;
  • r)informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;
  • s)istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attivita' lavorativa da svolgere a bordo. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art5 · fonte del testo