Il medico competente:

  • a)collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;
  • b)effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica indicati al comma 6;
  • c)istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;
  • d)fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi' a richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;
  • e)informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • f)comunica in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi;
  • g)congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
  • h)fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali. Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del Ministero della sanita' territorialmente competente. Il medico competente puo' essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente qualora esplichi l'attivita' di vigilanza. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:
  • a)accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
  • b)accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art23 · fonte del testo

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