L'armatore designa per ogni unita' navale, tra il personale di bordo, una o piu' persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonche' il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16. Il personale di cui al comma 1 e' rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed e' in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unita' ed al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacita' professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonche' le risorse adeguate al compito assegnato. Il personale designato al servizio di prevenzione e protezione di bordo non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio incarico. I nominativi del personale designato sono annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza ed a tale annotazione e' allegata una dichiarazione nella quale si attesti, con riferimento alle singole persone designate:

  • a)i compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo;
  • b)il curriculum professionale. Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione puo' essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra. Per le unita' indicate al comma 5, i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono conservati presso la sede della struttura armatoriale. L'armatore ed il comandante forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo informazioni in merito:
  • a)alla natura dei rischi;
  • b)all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazíone delle misure preventive e protettive;
  • c)alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo;
  • d)ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art12 · fonte del testo

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