Art. 8 — Obblighi del lavoratore marittimo
Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, deve:
- a)osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
- b)non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonche' i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
- d)segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16;
- e)cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;
- f)sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
- g)attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
