Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, deve:

  • a)osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
  • b)non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
  • c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonche' i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
  • d)segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16;
  • e)cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la sa- lute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;
  • f)sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
  • g)attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art8 · fonte del testo

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