Art. 32 — Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro
Entro centoventi giorni dalla data di presentazione, la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lett.
- a)e b), dopo l'eventuale verifica della Commissione territoriale, e' munita di visto di approvazione da parte del Ministero che attesta la conformita' delle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a quanto richiesto dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 34. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata agli atti della Capitaneria di porto di iscrizione della nave ed una ulteriore copia e' conservata a bordo della nave ed esibita durante le visite effettuate dagli organi di vigilanza.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
