Art. 19 — Disposizioni generali
Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori ((i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,)), le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (( Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore. ))
Testo vigente dal 22 marzo 2014
