Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Legge 9 dicembre 2024, n. 187

1

La Legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024".

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8313/2026

    3 aprile 2026

    In tema di protezione internazionale, l'esclusione del Paese d'origine del richiedente dall'elenco dei Paesi sicuri non determina una presunzione di sussistenza in quel Paese di una violenza indiscriminata da conflitto, dovendo il giudice procedere a un riscontro individualizzato della sussistenza di un pericolo persecutorio o di danno grave alla persona, oppure della sussistenza di un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, come previsto dall'art.14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto una domanda di protezione internazionale, reiterata dallo straniero in base alla sola allegazione, come fatto nuovo, della circostanza che il Paese di provenienza del richiedente non era stato inserito dal provvedimento governativo nell'elenco dei c.d. "Paesi sicuri".).

    Art. 1

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 76 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 219 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.»;

tolto: b) al comma 2, al secondo periodo, le parole «di parti del territorio o» sono soppresse;

tolto: c) al comma 4, la parola «EASO» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»;

tolto: d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Legge 9 dicembre 2024, n. 187

    La Legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-23;158~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari