Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:

  • a)si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
  • b)avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
  • c)abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
  • d)si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
  • e)non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
  • f)se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale. ((2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario)) La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

Testo vigente dal 6 maggio 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28135/2025

    23 ottobre 2025

    In tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto il proprio onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di valutare il rischio effettivo che il migrante abbia di subire un danno grave in caso di rimpatrio, anche in presenza di domanda reiterata, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro di un rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio, con giudizio da compiersi all'attualità, essendo irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, una volta esaminata la situazione generale del paese di origine, aveva ritenuto superfluo, a seguito della reiterazione della domanda ed a fronte di una valutazione di non credibilità del racconto, ogni tipo di approfondimento circa i dedotti mutamenti delle condizioni di sicurezza dell'area geografica di provenienza, mediante la consultazione di COI aggiornate sulla situazione socio-politica dello Stato di provenienza e sul rischio di danno grave derivante dall'appartenenza del migrante alla minoranza sciita).

    Art. 9 · Art. 14 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 32 Attuazione della direttiva 2005/85/CE

    Rassegna di ottobre 2025, p. 33 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2018 al 6 maggio 2023. 12 parole aggiunte.

… ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale. aggiunto: 2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientroaggiunto: , anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivitolto: . aggiunto: e per il periodo strettamente necessario La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art9 · fonte del testo

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