Codice civile

Art. 2370 c.c. — Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto

[1]Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

[2]Lo statuto delle societa' le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, puo' richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle societa' indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non puo' essere superiore a due giorni non festivi.

[3]Se le azioni sono nominative, le societa' di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

[4]Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonche' in materia di aggiornamento del libro soci nelle societa' con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Testo vigente dal 20 marzo 2010

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il diritto di intervento alle assemblee è stato regolato (art. 2370) tenendo presente la diffusa e giustificata pratica statutaria che lo riconosce agli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ed a quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni al portatore presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 970

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2005 al 20 marzo 2010. 57 parole tolte, 85 parole aggiunte in 4 capoversi.

Possono intervenire all'assemblea tolto: gli azionisti cui aggiunto: coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto aggiunto: delle societa' le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, puo' richiedere il preventivo deposito delle azioni tolto: o della relativa certificazione presso la sede sociale o aggiunto: presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. tolto: Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio aggiunto: Qualora le azioni emesse dalle societa' indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non puo' essere superiore a due giorni non festivi tolto: e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito e' sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

Se le azioni sono nominative, tolto: la societa' provvede aggiunto: le societa' di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il depositotolto: , ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.

Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione tolto: o aggiunto: ovvero l'espressione del voto per corrispondenza aggiunto: o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza aggiunto: o in via elettronica si considera intervenuto all'assembleaaggiunto: . Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonche' in materia di aggiornamento del libro soci nelle societa' con azioni ammesse alla gestione accentrata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2370 · fonte del testo

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