Art. 79 — Modifiche all'Allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 1 dell'Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Articolo 41, comma 4) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distinta in due fasi.»;
- b)al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del codice,» sono inserite le seguenti: «nella prima fase,»;
- c)al comma 7, l'alinea e' sostituito dal seguente: «L'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, e' realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita':»;
- d)al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.»;
- e)al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.»;
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
