Art. 15 — Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

All'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
  • 2)al secondo periodo, la parola: «uso» e' sostituita dalla seguente: «adozione»;
  • b)al comma 4:
  • 1)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i criteri per garantire uniformita' di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;»;
  • 2)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilita' dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;»;
  • 3)alla lettera f), la parola: «uso» e' sostituita dalla seguente: «adozione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle costruzioni».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art15 · fonte del testo

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