Il proprietario o l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 11, o quello di cui all'articolo 13, e' punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave od al responsabile del galleggiante che naviga senza essere provvisto del certificato comunitario per la navigazione interna o del certificato supplementare. Il proprietario o l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita' o non sottopone l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, e' punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. Il comandante della nave ed il responsabile del galleggiante che non tiene a bordo il certificato di cui agli articoli 3, 4, 7, comma 2, o 16, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b). All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo e' competente anche il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
