((Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.))
- Art. 1 — Campo d'applicazione e definizioni
- Art. 2 — Divieto di immissione sul mercato
- Art. 3 — Divieti di somministrazione, detenzione in azienda immissione sul mercato e trasformazione
- Art. 4 — Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari
- Art. 5 — Deroghe al divieto di somministrazione
- Art. 6 — Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio
- Art. 7 — Immissione sul mercato di animali e bollatura delle relative carni
- Art. 8 — Registro
- Art. 9 — Mutua assistenza tra Stati membri
- Art. 10 — Divieti all'importazione
- Art. 11 — Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze
- Art. 12 — Coordinamento del Ministero della salute
- Art. 13 — Aggiornamento del piano per la ricerca dei residui o delle sostanze
- Art. 14 — Obblighi per gli operatori
- Art. 15 — Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e degli allevatori
- Art. 16 — Controlli ufficiali
- Art. 17 — Esecuzione dei controlli
- Art. 18 — Modalità dei controlli
- Art. 19 — Laboratorio nazionale di riferimento
- Art. 20 — Prelievi ufficiali
- Art. 21 — Misure adottate dall'autorità competente
- Art. 22 — Sequestro degli allevamenti
- Art. 23 — Misure da adottare in caso di superamento dei limiti massimi di residui
- Art. 24 — Misure da adottare in caso di scambi e importazioni
- Art. 25 — Misure da adottare in caso di infrazione
- Art. 26 — Misure adottate dal veterinario ufficiale in caso di sospetto
- Art. 27 — Cooperazione per l'attuazione dei controlli
- Art. 28 — Informazioni alla Commissione europea e rafforzamento dei controlli
- Art. 29 — Decretazione del Ministro della salute
- Art. 30 — Spese
- Art. 31 — Controlli effettuati in un altro Stato membro
- Art. 32 — Sanzioni
- Art. 33 — Sospensione degli aiuti comunitari e delle autorizzazioni o riconoscimenti
- Art. 34 — Clausola di cedevolezza
- Art. 35 — Abrogazioni
- Art. 36 — Disposizioni di copertura finanziaria