In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, e' consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:

  • a)testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;
  • b)trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreche' siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;
  • c)sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi;
  • d)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009, N. 148. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere a) e c), deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera b), sotto la sua diretta responsabilita'. (( I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, o annotati su un registro cartaceo tenuto nell'azienda vidimato dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. In esso sono annotate le seguenti informazioni:
  • a)numero e PIN della ricetta di riferimento;
  • b)data di inizio e fine trattamento. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorita' competente. )) Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), il trattamento terapeutico e' vietato negli animali da produzione, nonche' in quelli da riproduzione a fine carriera.

Testo vigente dal 26 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2009 al 26 marzo 2021. 40 parole tolte, 49 parole aggiunte in 7 capoversi.

… la sua diretta responsabilita'. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati aggiunto: entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali aggiunto: nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, o annotati su un registro aggiunto: cartaceo tenuto nell'azienda vidimato dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per territoriotolto: ; inaggiunto: . In esso sono annotate le seguenti informazioni:

a) numero tolto: progressivo aggiunto: e PIN della ricetta di riferimento;

b) tolto: natura del trattamento;

tolto: c) denominazione del medicinale veterinario;

tolto: d) data di inizio e fine trattamentotolto: ;

tolto: e) identificazione degli animali trattati;

tolto: f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolaretolto: , unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorita' competente. Gli animali assoggettati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158~art4 · fonte del testo

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