Il Ministro della salute, con uno o piu' decreti, stabilisce:
- a)le specialita' medicinali da impiegare ai fini previsti dagli articoli 4 e 5, nonche' le relative condizioni di utilizzazione, in particolare, il tempo di sospensione necessario;
- b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
- d)le indicazioni che devono essere riportate sulla ricetta medico-veterinaria;
- e)i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, di natura endogena, presenti negli animali. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).
Testo vigente dal 26 marzo 2021
