Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

Abrogato dal 26 marzo 2021

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2006 al 26 marzo 2021. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il laboratorio nazionale di riferimento per i residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve:

tolto: a) coordinare le attivita' dei laboratori autorizzati per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i metodi d'analisi;

tolto: b) assistere il Ministero della salute nell'organizzazione del piano;

tolto: c) organizzare periodicamente prove comparative;

tolto: d) garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti;

tolto: e) garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;

tolto: f) assicurare al proprio personale la possibilita' di partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Commissione europea o dai laboratori comunitari di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti. I laboratori comunitari di riferimento sono quelli indicati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158~art19 · fonte del testo