Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. (( Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE) 2017/625, dal regolamento (UE) 2019/6, dal regolamento (UE) 2019/2090. Nel presente decreto, qualsiasi riferimento al termine «azienda», deve intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al regolamento (UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve intendersi riferito al termine: «tempo di attesa» di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. )) Si intende, inoltre per:

  • a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • b)animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonche' i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • d)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • e)trattamento terapeutico: la somministrazione in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonche' del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;
  • f)trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5:
  • 1)ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;
  • 2)agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilita';
  • g)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • h)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • i)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • l)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • m)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • n)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • o)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27));
  • p)laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanita' o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;
  • q)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).

Testo vigente dal 26 marzo 2021

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2009 al 26 marzo 2021. 341 parole tolte, 190 parole aggiunte in 15 capoversi.

… loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. Ai fini del presente decreto tolto: valgono le definizioni di:

tolto: a) carni e prodotti a base di carne di cui al aggiunto: si applicano le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. tolto: 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile2004, e successive modificazioni;

tolto: b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 aggiunto: 852/2004, dal regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. tolto: 531, e successive modificazioni;

tolto: c) medicinali veterinari aggiunto: 193, dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE) 2017/625, dal regolamento (UE) 2019/6, dal regolamento (UE) 2019/2090. Nel presente decreto, qualsiasi riferimento al termine «azienda», deve intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al regolamento (UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve intendersi riferito al termine: «tempo di attesa» di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193tolto: , e successive modificazioni. Si intende, inoltre per:

a) tolto: azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

c) tolto: animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

d) tolto: partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di eta', allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

g) tolto: trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

h) tolto: sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale e' vietata aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

i) tolto: sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non e' vietata aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

l) tolto: residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonche' di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

m) tolto: autorita' competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

n) tolto: campione ufficiale: campione prelevato dall'autorita' competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantita' e del metodo di prelievo, nonche' dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

o) tolto: laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;

q) tolto: sostanza (ß)-agonista: una sostanza agonista della stimolazione dei (ß)-adrenorecettori aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158~art1 · fonte del testo

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