(( Tutti i campioni sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE) 2017/625, alle decisioni 1998/179/CE, 97/747/CE, 2002/657/CE della Commissione e agli allegati del presente decreto. I campioni devono essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o, in casi particolari, da altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).

Testo vigente dal 26 marzo 2021

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2009 al 26 marzo 2021. 225 parole tolte, 82 parole aggiunte.

tolto: I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori autorizzati; le modalita' per la raccolta di campioni ufficiali, nonche' i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria; al momento di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero della salute trasmette ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti all'articolo 12, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i risultati positivi constatati mediante un metodo di routine devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui al comma 1, eventualmente da un altro laboratorio autorizzato. In caso di contestazione dei risultati delle analisi deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico dell'interessato. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimentoaggiunto: Tutti i campioni sono prelevati e analizzati conformemente al regolamento (UE) 2017/625, alle decisioni 1998/179/CE, 97/747/CE, 2002/657/CE della Commissione e agli allegati del presente decreto. I campioni devono essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o, in casi particolari, da altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158~art20 · fonte del testo

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