Art. 28 — Informazioni alla Commissione europea e rafforzamento dei controlli
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2006 al 26 marzo 2021. 251 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero della salute informa annualmente la Commissione europea circa i risultati dei controlli di residui effettuati sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi. Quando dai controlli di cui al comma 1, effettuati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si rileva che sono stati utilizzati prodotti o sostanze non autorizzati per il trattamento degli animali di una determinata partita o si constata la presenza di tali prodotti o sostanze in una partita, o parte di essa, originaria di uno stesso stabilimento il Ministero della salute ne informa la Commissione europea. Nei casi di cui al comma 2, anche se la rilevazione e' riscontrata in un altro Stato membro, il Ministero della salute dispone per il rafforzamento dei controlli su tutte le partite di animali o di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere bloccate al posto di ispezione frontaliera, con contestuale deposito a titolo di acconto, da parte dello speditore o del suo mandatario, di una somma pari al 50 per cento delle spese previste per il controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione rappresentativo di dette partite. Qualora i controlli dimostrino la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o siano stati superati i limiti massimi, si applicano le disposizioni degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il Ministero della salute informa la Commissione europea del risultato dei controlli rafforzati di cui al comma 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158~art28 · fonte del testo
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