Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2006 al 26 marzo 2021. 267 parole tolte, 21 parole aggiunte in 8 capoversi.
Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma tolto: 3, lettera a), aggiunto: 2, se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio. Il responsabile tolto: dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo aziendale al fine di:
tolto: a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario, soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati;
tolto: b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;
tolto: c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti tolto: di cui ai commi 1 e 2 puo' commercializzare soltanto:
b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di tolto: sospensione prescritto aggiunto: attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato rispetto del periodo di attesa prescritto e' consentito l'esclusivo invio degli animali verso altri allevamenti;
c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b)tolto: . Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato dei prodotti:
tolto: a) il Ministro della salute, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce linee guida per disciplinare le modalita' della sorveglianza sulla qualita' della filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate, anche mediante rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualita';
tolto: b) il Ministero delle politiche agricole e forestali cura l'introduzione, nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualita', di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione del presente decreto; dell'avvenuta introduzione viene data comunicazione al Ministero della salute. Il Ministro della salute, con proprio decreto, puo' ridurre la frequenza dei controlli ufficiali, tenuto conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad un sistema di autosorveglianza o di filiera produttiva.