Il Ministero della salute, fatte salve le norme piu' specifiche applicabili nel campo del controllo della nutrizione degli animali, coordina l'esecuzione della ricerca di cui all'articolo 11. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della salute:
- a)aggiorna annualmente il piano di cui all'articolo 13:
- b)coordina le attivita' dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui e tutti i servizi che effettuano comunque il controllo sull'uso delle sostanze o dei prodotti negli allevamenti;
- c)raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti;
- d)trasmette annualmente alla Commissione europea e ad EFSA, secondo le procedure condivise in ambito europeo e indicate dalla Commissione europea, il Piano per l'anno in corso e i risultati del Piano dell'anno precedente.
Testo vigente dal 26 marzo 2021
