Fatte salve le prescrizioni ((di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,)) e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 2 e 3 e' riservata alle imprese che le producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio, distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantita' prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state acquistate. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, su richiesta, alla competente autorita', su stampa, se la registrazione e' effettuata con sistema computerizzato.

Testo vigente dal 1 novembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2006 al 1 novembre 2009. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Fatte salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo tolto: 27 gennaio 1992 aggiunto: 6 aprile 2006, n. tolto: 119 aggiunto: 193, e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 2 e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158~art8 · fonte del testo

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