Art. 6 — Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio
Non possono essere autorizzati ((ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,)) e successive modificazioni, medicinali veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti:
- a)sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto deposito oppure il cui tempo di sospensione e' superiore a quindici giorni dopo la fine del trattamento, nonche' i prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica ((apportata dal regolamento (CE) n. 726/2004)), le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non esistono reagenti, ne' esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti;
- b)sostanze (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione e' superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.
Testo vigente dal 1 novembre 2009
