Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 130d.lgs. 112/1998

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.lgs.

31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con

due ordinanze emesse il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Viterbo,

iscritte ai nn. 292 e 293 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, in composizione

monocratica, con due ordinanze del 20 dicembre 2000, nel corso di

altrettanti giudizi di opposizione a precetti con i quali è stato

intimato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)

il pagamento di somme a titolo di "pensione di inabilità" e di

"indennità di accompagnamento", solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della

legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all'art. 77, primo comma,

della Costituzione;

che, ad avviso del Tribunale, la norma impugnata, disponendo

che l'I.N.P.S. "è passivamente legittimato" nei giudizi aventi ad

oggetto la "erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti,

ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili", si porrebbe

in contrasto con la legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59,

violando l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto con

detta legge "il Governo non era stato in alcun modo delegato a

conferire funzioni all'I.N.P.S.";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in

entrambi i giudizi, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

che, in uno dei due giudizi, si è, altresì, costituito

l'I.N.P.S., concludendo per il rigetto della questione, in quanto

già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte.

Considerato che le ordinanze sollevano questione di legittimità

costituzionale di una stessa norma, in relazione all'identico

parametro e che, quindi, è opportuna la riunione dei due giudizi;

che, secondo il Tribunale di Viterbo, l'art. 130 del d.lgs.

n. 112 del 1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 77, primo comma,

della Costituzione, in quanto, in violazione della legge di

delegazione n. 59 del 1997, avrebbe attribuito all'I.N.P.S. la

legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la "erogazione

di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente

disciplina, agli invalidi civili";

che questa Corte, con le ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001,

ha dichiarato manifestamente infondata un'identica questione di

legittimità costituzionale sollevata, tra gli altri, anche dallo

stesso Tribunale di Viterbo;

che i giudici a quibus non svolgono argomenti nuovi od

ulteriori rispetto a quelli già esaminati e comunque tali da indurre

la Corte a modificare il proprio orientamento;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata

dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma,

della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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