Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

  • a)i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
  • b)i giovani;
  • c)gli anziani;
  • d)la famiglia;
  • e)i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
  • f)i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
  • g)gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
  • a)la cooperazione sociale;
  • b)le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
  • c)il volontariato.

Testo vigente dal 21 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art132 · fonte del testo

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