Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in via transitoria, all'assegnazione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento e per il personale, si provvede in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 13 novembre 2000, recante: "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili". Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modifichera' il titolo IV dello Statuto, si provvedera', entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.

Testo vigente dal 11 dicembre 2002

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;270~art6 · fonte del testo