Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8. Nei soli casi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera m), l'istante puo' richiedere, contestualmente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il ricorso alla visita diretta, sulla base degli atti raccolti. In tal caso, l'istante, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, trasmette l'intera documentazione, compreso il WHODAS. Se la commissione ritiene che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, dispone la visita. Il richiedente, sino a sette giorni prima della visita di valutazione di base, puo' trasmettere o depositare ulteriore documentazione medica o sociale, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata. In occasione della visita per la valutazione di base all'istante e' sottoposta la compilazione del questionario WHODAS, secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 9. La valutazione di base si svolge in un'unica visita collegiale ai sensi degli articoli 9 e 10. La commissione richiede integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui siano necessari per il riconoscimento di una maggiore intensita' dei sostegni ovvero ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'esito della valutazione di base e' attestato da un certificato con validita' non limitata nel tempo, che indica le condizioni individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilita' della persona, sono individuate nel medesimo certificato la necessita' e l'intensita' dei sostegni, nonche' l'eccezionale caso di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), e il relativo periodo di validita' del certificato. Il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 6, i termini di cui al primo periodo sono sospesi per sessanta giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori sessanta giorni. Le ulteriori modalita' di svolgimento del procedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nonche' le modalita' di svolgimento delle riunioni delle commissioni sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le funzioni e le competenze di attuazione ed esecuzione dell'INPS in materia di concessione delle prestazioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quelle di erogazione di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'INPS determina le modalita' con cui garantire la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche conseguenti alla valutazione di base. Le provvidenze decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo.

Testo vigente dal 14 maggio 2024

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