Art. 2 — Decorrenza del trasferimento
Il trasferimento ha effetto decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il termine di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite. La legge regionale puo' stabilire che la potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita' civile sia esercitata dall'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Testo vigente dal 11 dicembre 2002
