Art. 19 — Audizione mediante teleconferenza
Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorita' di emissione. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.
Testo vigente dal 13 luglio 2017
