Capo II – Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine
- Art. 16 — Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di persone detenute
- Art. 17 — Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di emissione
- Art. 18 — Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva
- Art. 19 — Audizione mediante teleconferenza
- Art. 20 — Informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari
- Art. 21 — Operazioni sotto copertura
- Art. 22 — Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro