Modalita' particolari di esecuzione Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non e' previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorita' di emissione, mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo. Previo accordo con l'autorita' di emissione, si da' luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7. L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine e' necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:

  • a)acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
  • b)acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorita' giudiziaria;
  • c)audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonche' della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
  • d)compimento di atti di indagine che non incidono sulla liberta' personale e sul diritto all'inviolabilita' del domicilio;
  • e)identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.

Testo vigente dal 13 luglio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108~art9 · fonte del testo

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